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LE FIGURE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Per noi di Gema sensibilizzare i nostri clienti sull’importanza di adottare adeguate misure di prevenzione e sicurezza è fondamentale. Offriamo quotidianamente le nostre conoscenze a supporto delle vostre decisioni. Leggi i nostri articoli e contattaci per maggiori informazioni. 

LE FIGURE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le figure responsabili della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro vengono definite dal Decreto Legislativo 81 del 2008, anche definito Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro.

DATORE DI LAVORO

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro è il dirigente dotato di autonomia gestionale mentre in un’azienda costituita da più soci, il datore di lavoro è il rappresentante legale della società.

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

In capo al datore di lavoro, sono previsti ulteriori obblighi seppur delegabili. In seguito alcuni di essi:

- istituire il Piano di Emergenza;
- nominare il Medico Competente per l’applicazione della Sorveglianza Sanitaria e delle visite mediche;
- fornire ai lavoratori i necessari DPI;
- individuare i lavoratori adatti alla gestione delle emergenze e provvedere alla loro specifica formazione;
- comunicare all’INAIL eventuali infortuni;
- collaborare con il RLS consegnandogli, su sua richiesta, la copia del DVR per la sua visione;
- adottare adeguate misure tecniche per impedire l’inquinamento dell’ambiente ed evitare rischi per la salute della popolazione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.

L’eventuale violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente comporta responsabilità sia civili che penali.

DIRIGENTE

Il datore di lavoro può delegare alcune delle sue funzioni al Dirigente, tra le quali i compiti relativi alla sicurezza sul lavoro, attraverso una nomina formale. Il dirigente deve ricevere un’adeguata e specifica formazione sulla sicurezza sul lavoro, che deve essere seguita da aggiornamenti quinquennali. L’inadempimento degli obblighi da parte del dirigente può determinare responsabilità sia civili che penali. 

PREPOSTO

Il preposto sovrintende l’attività lavorativa garantendo l’attuazione delle direttive e controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Non è necessario compiere un’investitura ufficiale, il ruolo del preposto può ricadere al ruolo gerarchico più analogo alle mansioni.
Anche il preposto deve ricevere un’adeguata formazione e il relativo aggiornamento quinquennale. Per gli eventuali inadempimenti si possono accertare responsabilità sia civili che penali.

LAVORATORE

Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa pubblica o privata, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere una professione.
Secondo il D.Lgs.81/08, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Sono previsti una serie di diritti per il lavoratore tra i quali:

-          Il diritto di allontanarsi e astenersi dal posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato
-          Il diritto di adottare misure atte a scongiurare le conseguenze di un pericolo grave e immediato qualora ci si trovi nell’impossibilità di contattare un superiore
-          Il diritto di essere sottoposto a visita medica in caso di rischi professionali
-          Il diritto di ricevere formazione e informazioni adeguate in materia di salute e sicurezza e dove previsto, uno specifico addestramento

Il D.Lgs.81/08 prevede anche una serie di obblighi, tra i quali:

-          Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti
-          Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale
-          Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza
-          Segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei DPI
-          Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo
-          Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
-          Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
-          Sottoporsi ai controlli sanitari previsti o disposti dal medico competente

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Come i ruoli precedentemente descritti, anche il lavoratore ha responsabilità sia civili che penali e viene ritenuto responsabile in caso di azione con dolo.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Il RLS è eletto o designato dai lavoratori e funge da rappresentante per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza. Il numero e le modalità di designazione varia in base alle dimensioni dell’azienda e al settore di appartenenza. Compete al datore di lavoro provvedere alla sua formazione.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il RSPP è un consulente esperto che coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi e viene designato obbligatoriamente dal datore di lavoro e può essere esterno (professionista) o interno all’azienda. A seconda delle dimensioni e della tipologia di azienda, è possibile nominare e affiancare il RSPP con gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente effettua la sorveglianza sanitaria e le visite mediche dei lavoratori durante i cambi di mansioni, la cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del lavoratore e in caso di rischi professionali, con visite sia preventive che periodiche, valutando l’idoneità dei lavoratori alle specifiche mansioni.
Al medico competente possono essere riconosciute responsabilità penali qualora non collabori fattivamente nell’individuare e proporre misure adeguate alla riduzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro collaborando con il datore di lavoro e servizio e prevenzione e protezione.

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Gli Addetti al Primo Soccorso sono lavoratori designati e formati per compiere i primi interventi sull’infortunio, in attesa dell'intervento del personale sanitario.
Secondo il D.Lgs.81/08 la nomina è obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente o socio lavoratore e spetta al datore di lavoro che deve tenere conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva. Il numero di nomine deve essere tale da garantire la presenza degli stessi tenendo in considerazione eventuali ferie, turnazioni, malattie etc.
La formazione deve essere svolta da personale medico, con durata variabile a seconda del tipo di azienda e soggetta ad aggiornamento triennale.
Queste figure hanno responsabilità penali in caso di omissione di soccorso o abuso di professione (in caso di misure inopportune o scadenti) ma sono esenti se adempiono alle proprie funzioni poiché agiscono in stato di necessità.

ADDETI ANTINCENDIO

Gli Addetti antincendio vengono indicati preventivamente dal datore di lavoro nell’attuare misure di prevenzione incendi. Queste figure non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la nomina e devono essere obbligatoriamente formate a seconda del livello di rischio presente in azienda. Il numero di addetti dipende dalle dimensioni e dai rischi dell’azienda o dell’unita produttiva e viene indicato nel documento di valutazione dei rischi (DVR) e nel Piano di Emergenza. Gli Addetti antincendio non hanno alcuna responsabilità penale.