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Il termine “segnaletica di sicurezza” indica un tipo di comunicazione non verbale utilizzato nei luoghi di lavoro e in tutti i luoghi aperti al pubblico, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle persone che vi transitano.
Consentono di comunicare in modo perentorio un messaggio che non possa essere equivocato dalle persone che si trovano in prossimità della zona. Qualsiasi fraintendimento infatti, potrebbe mettere a rischio la vita o la salute delle persone a cui si rivolgono.
La normativa sulla segnaletica di sicurezza è contenuta nel Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL), emanato con il Decreto legislativo n° 81/08. Tale decreto attribuisce particolare importanza alla segnaletica, tanto da dedicare alla sua trattazione l’intero titolo V “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”. Il Testo Unico è stato reso obbligatorio in Europa con la normativa UNI/EN/ISO 7010/2012. La normativa nei vari allegati descrive sia la segnaletica di tipo cartellonistico che quella luminosa (Allegato XXIX), acustica (Allegato XXX), gestuale (Allegato XXXII) e verbale (Allegato XXXI).
Per norma di legge, tutte le aziende e unità produttive devono apporre la segnaletica di sicurezza mentre i lavoratori devono rispettarla e non possono togliere o spostare i segnali senza autorizzazione. Il datore di lavoro deve inoltre far loro formazione sul significato della segnaletica esposta e sui comportamenti da seguire. La violazione degli obblighi è punibile mediante sanzioni.
Occorre inoltre evitare di apporre troppi cartelli vicini tra loro o di accatastare merci davanti ai segnali che in quel modo diventerebbero illeggibili e invisibili.
Cartelli troppo piccoli, vecchi o scoloriti sono inefficaci perché non chiari e poco visibili. Le dimensioni della segnaletica deve rispettare la formula A > L2/2000, dove A corrisponde alla superficie del cartello in metri quadri ed L è la distanza in metri da cui il cartello deve risultare leggibile. La distanza massima a cui applicare la formula è 50 metri.
La segnaletica viene suddivisa in permanente e occasionale (eventi a tempo determinato o situazioni di emergenza imprevista). Rientrano nella segnaletica permanente i segnali di divieto, di pericolo o avvertimento, i segnali di prescrizione, i segnali di salvataggio ed i segnali antincendio.
La classificazione viene effettuata in base a tre caratteristiche specifiche: la forma, il colore e l’ambito di applicazione.
· Rosso: viene impiegato per segnali di divieto, pericolo o attrezzature antincendio, il colore rosso indica allarme;
· Giallo: viene utilizzato nei segnali di avvertimento e indica attenzione o cautela, il colore giallo rende i cartelli visibili e crea senso di allerta per la propria salute;
· Azzurro: viene impiegato nei segnali di prescrizione e indica un comportamento da adottare o un'azione specifica da compiere, il colore azzurro risalta il messaggio e indica la messa in sicurezza per la propria salute;
· Verde: viene utilizzato nei segnali di salvataggio/soccorso e in tal caso indica porte, uscite di sicurezza, percorsi, materiali, postazioni, situazioni di sicurezza.
Secondo la normativa vigente la segnaletica di sicurezza viene suddivisa in 6 categorie:
· Segnali di divieto: vietano un comportamento che potrebbe mettere in pericolo le persone. Esempi di divieto sono quelli di non fumare in un luogo chiuso o in presenza di sostanze infiammabili, il divieto di non toccare oggetti o macchinari, divieto di non entrare in un luogo se non si è addetti ai lavori o non si ha un’autorizzazione. Hanno forma rotonda e sono caratterizzati tutti da pittogramma nero su fondo bianco con bordo rosso e diagonale rossa a 45° da sinistra verso destra a partire dall’alto.
· Segnali di avvertimento: mettono in guardia le persone da possibili situazioni pericolose nelle immediate vicinanze, in modo che esse possano fare attenzione o evitare di transitare in quel luogo. Esempi di cartelli che utilizzano segnali di avvertimento sono: la presenza di materiale nocivo o esplosivo, macchinari in movimento, tensione elettrica pericolosa per la vita delle persone. Hanno forma triangolare e sono caratterizzati da un pittogramma nero su fondo giallo con bordo nero.
· Segnali di prescrizione o obbligo: prescrivono certi comportamenti, ovvero danno informazioni fondamentali con lo scopo di far eseguire alle persone degli obblighi in particolari situazioni o ambienti. Questi segnali sono importanti per evitare incidenti o infortuni di qualsiasi entità e comunicano quali siano i dispositivi di protezione individuale di cui obbligatoriamente le persone devono munirsi per poter accedere o lavorare in determinati luoghi/ambienti. Hanno forma tonda e pittogramma di colore bianco su sfondo azzurro.
· Segnali di salvataggio o di soccorso: danno istruzioni sull’ubicazione delle uscite di sicurezza o relativamente ai mezzi di soccorso e/o salvataggio a cui ricorrere in caso di necessità. A questa classe di segnali appartengono anche quelli che indicano alle persone come comportarsi in casi di incendio. Hanno forma quadrata o rettangolare e sono caratterizzati da un pittogramma bianco su sfondo di colore verde.
· Segnali per le attrezzature antincendio: indicano dove si trovano le attrezzature antincendio. I cartelli sull’ubicazione dei presidi antincendio sono fondamentali perché permettono alle persone di sapere immediatamente dove si trovano le attrezzature salvavita in caso di incendio, come i campanelli d’allarme, gli estintori, le lance, gli idranti, e le posizioni delle uscite di emergenza. Sono di forma quadrata e sono caratterizzati da pittogramma bianco su sfondo di colore rosso.
· Segnaletica supplementare: Si tratta di segnali classificati come supplementari ed hanno lo scopo di dare informazioni/istruzioni ad integrazione dei cartelli già esistenti. Sono dunque segnali che devono essere usati insieme a quelli specificati dalla normativa vigente (D.Lgs 81/08) per dare un messaggio supplementare. Un esempio di applicazione è sulle porte scorrevoli all’ingresso di un’azienda o su un ostacolo da segnalare. Altra tipologia di segnaletica è quella da pavimento, come ad esempio per le vie di transito dei veicoli, a tutela dei lavoratori che vi operano.